Il Regolamento del Senato
Capo XI
Articolo 77 (1)
1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.
